I nostri servizi:
La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 sostituisce la direttiva 98/37/CE del Parlamento Europeo (detta “direttiva macchine”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 331 del 07.12.1998, che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua volta modificava la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989).
La nuova revisione della Direttiva Macchine si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata – ad es. un sistema di azionamento – unicamente destinati ad essere incorporati o assemblati ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina).
Tale direttiva definisce i requisiti essenziali in materia di sicurezza e di salute pubblica ai quali devono rispondere i prodotti sopra indicati in occasione della loro fabbricazione e prima della loro immissione sul mercato.
La conformità ai suddetti requisiti è stabilita nel corso di procedure di valutazione eseguite da appositi Enti (Organismi notificati) per le macchine comprese nell’Allegato IV della direttiva stessa. Per tutte le altre è sufficiente redigere e conservare un fascicolo tecnico in accordo con quanto riportato nell’allegato V della direttiva stessa.
Tutte le macchine immesse sul mercato o modificate dopo l’entrata in vigore della direttiva, devono riportare su di esse la marcatura CE e devono essere accompagnate da appropriata documentazione. I prodotti non rispondenti ai requisiti della direttiva non possono accedere al mercato comune europeo e quindi nemmeno a quello italiano che ne fa parte.
L’applicazione di tale direttiva, assieme alle norme armonizzate comunitarie applicabili, sono oggetto della consulenza dello CHC_consulting che rivolgendosi a costruttori, progettisti e installatori ed utilizzatori di macchine ed impianti offre tra i propri servizi:
- Analisi tecniche e di conformità normativa macchine ed attrezzature di lavoro
- Valutazione rischi connessi all’utilizzo delle macchine o di impianti complessi
- Predisposizione di manuali delle istruzioni per l’uso e dichiarazioni CE di conformità assistenza per l’adeguamento di macchine ed attrezzature di lavoro in uso e per la commercializzazione di macchine usate o modificate
- Predisposizione di capitolati e specifiche di fornitura del macchinario
- Attività di ricerca delle normative tecniche di riferimento
- Stesura del fascicolo tecnico della costruzione
- Iter CE per impianti complessi formati da più macchine
- Analisi acustiche sulle macchine
- Perizie e asseverazioni
Con il D.lgs. 17/10 viene recepita la direttiva comunitaria 2006/42/CE e viene abrogato il precedente DPR 459/96. Viene ampliato il campo di applicazione della precedente direttiva macchine, includendo anche le quasi-macchine, cioè quegli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata (per es. un sistema di azionamento). Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
Il Decreto stabilisce misure per l’immissione, la messa in servizio e la valutazione di conformità di macchine e quasi-macchine:
Contempla delle misure specifiche per categorie di macchine potenzialmente pericolose;
Prevede inoltre una sorveglianza del mercato anche per le quasi macchine;
Le prescrizioni per le attività di certificazione CE e per la non conformità della marcatura rimangono analoghe rispetto alla precedente normativa;
Per quanto riguarda ascensori e montacarichi rinvia ad un apposito regolamento di modifica del DPR 30 aprile 1999, n. 162;
Prevede sanzioni per le seguenti violazioni:
Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine non conformi: da 4.000 euro a 24.000 euro;
Violazione delle procedure di valutazione della conformità delle quasi macchine: da 3.000 euro a 18.000 euro;
Mancata esibizione della documentazione autorità di sorveglianza: da 2.000 euro a 12.000 euro;
Immissione sul mercato o messa in servizio macchine sprovviste della dichiarazione di conformità: da 2.000 euro a 12.000 euro;
Apposizione di marcature, segni ed iscrizioni che possono indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura CE: da 1.000 euro a 6.000 euro;
Pubblicità per macchine non conformi: da 1.000 euro a 6.000 euro;
Le sanzioni possono inoltre aumentare fino ad un massimo di 150.000 euro in base al fatturato connesso a tutte le macchine o quasi-macchine per cui viene accertata una violazione.
IN SINTESI:
Il D.lgs. 17/2010: – ABROGA il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459; è fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite ante direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria.
- sono inseriti anche le quasi-macchine tra i prodotti normati, oltre a quanto contenuto nel campo di applicazione della precedente direttiva macchine.
- contiene esclusioni dal campo di applicazione.
- viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE, c.d. “direttiva bassa tensione”.
- “definizioni”: sono definite le “quasi-macchine”, che risultano essere gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata.
- Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal decreto.
- le “quasi-macchine” subiscono una sorveglianza del mercato.
Per Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (noto anche con l’acronimo TUSL, col quale per brevità viene spesso citata la normativa) si intende, nell’ambito del diritto italiano, l’insieme di norme contenute nel Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che – in attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 – ha riformato, riunito ed armonizzato, abrogandole, le disposizioni dettate da numerose precedenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro succedutesi nell’arco di quasi sessant’anni, al fine di adeguare il corpus normativo all’evolversi della tecnica e del sistema di organizzazione del lavoro.
Il D.lgs. 81/2008 propone un sistema di gestione della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e permanente, attraverso:
- l’individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;
- la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;
- il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;
- l’elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i fattori di una organizzazioni (tecnologie, organizzazione, condizioni operative…)
- Il decreto, inoltre, ha definito in modo chiaro le responsabilità e le figure in ambito aziendale per quanto concerne la sicurezza e la salute dei lavoratori.
L’applicazione di tale disposto normativo, e di altre norme correlate, sono oggetto della consulenza dello studio CHC_consulting. I servizi dello studio CHC_consulting si caratterizzano per l’assistenza globale al datore di lavoro ed al servizio di prevenzione, con consulenza tecnica e di indirizzo organizzativo, finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro e della sicurezza dei lavoratori.
Una rete di servizi che orbita intorno ai principi fondamentali della valutazione dei rischi, predisposizione di misure preventive e protettive, formazione ed informazione degli addetti e gestione sinergica del “sistema aziendale” nell’ottica del miglioramento continuo che negli anni si è espletata per molte aziende, viene offerta a coloro che intendono “LA SICUREZZA” come un valore aggiunto alla propria azienda e non un COSTO.
In quest’ottica lo studio CHC_consulting offre i seguenti servizi:
– Valutazione degli ambienti di lavoro
– Analisi dei processi lavorativi
– Analisi tecnica di macchine ed impianti
– Individuazione di difformità normative
– Individuazione delle azioni di adeguamento tecniche e organizzative
– Formazione del personale
– Rilascio di perizie e asseverazioni di avvenuta conformità ed adeguamento
La formazione è un fattore necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’ambito aziendale: interventi “ad hoc” e altri corsi normati da disposti legislativi vengono previsti e predisposti in tutte le aree di intervento di competenza dello studio CHconsulting.
- Addestramento del personale sulla base delle procedure aziendali
- Formazione degli addetti alle emergenze incendi e primo soccorso
- Progettazione ed esecuzione di moduli formativi personalizzati secondo le necessità dell’azienda
- Formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro