PROMEMORIA LEGISLATIVO PER LA MARCATURA CE DI MACCHINE ED AUTOMAZIONI USATE ANTECEDENTI IL d.p.r. 459/96
2.4 Immissione sul mercato o messa in servizio di macchine già in uso prima della data di entrata in vigore del DPR 459/96 e successivamente “modificate”
Nel punto 3 dell’art. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione. Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria manutenzione, potrebbero emergere differenti interpretazioni, soprattutto relativamente alla manutenzione straordinaria.
Considerando che questo nuovo DPR si rivolge essenzialmente alle macchine di nuova costruzione e che ha la finalità prevalente di introdurre nuovi criteri di omogeneità nella commercializzazione su tutto il territorio dell’Unione europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che modificano sostanzialmente la macchina in oggetto. Dovranno, quindi, essere assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel paragrafo seguente vengono riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a marcatura CE) e di altre modifiche che non determinano l’obbligo di certificazione.
Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza richieste dalle norme previgenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96, qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della macchina, non dovranno pertanto comportare l’obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di certificazione.
2.5 Macchine già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 (macchine usate)
Il mercato dell’usato rappresenta una quota significativa del mercato totale e ciò rende necessario una sua regolamentazione, al fine di consentire la commercializzazione di macchine ed impianti rispondenti alle norme di sicurezza. La linea di comportamento indicata si prefigge pertanto l’obbiettivo della sicurezza, ponendo in subordine gli aspetti formali che, in alcuni casi, sono richiesti per il rispetto del DPR 459/96. Si intende per:
- macchina usata, una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all’intero tempo di utilizzo, come previsto dal fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i suoi componenti
- modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione, le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione.
Vediamo qualche esempio di modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, per le quali è richiesta la marcatura CE della macchina:
- modifiche delle modalità di utilizzo non previste dal costruttore
- modifiche funzionali della macchina (aumento della potenza installata o erogata, aumento della velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi lavoratori, ecc.
- installazione di logica programmabile (PC, PLC, logica RAM)
- impianto composto da più macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.
Vediamo invece alcuni esempi di modifiche che non richiedono la “marcatura CE” della macchina:
-
adeguamenti alle norme che comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici, microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico
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sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento
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installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici)
2.5.1 Permuta contro nuovo acquisto
Secondo il DPR 459/96, l’utilizzatore (cioè il datore di lavoro) che cede una macchina usata in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all’atto della vendita la rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1).
Considerato però che non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore diretto e che non vi è intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina che presenti eventuali carenze, si ritiene che l’obbligo di attestare la conformità della macchina alle norme previgenti all’atto della vendita (art. 11, comma 1) compete solamente al rivenditore della stessa.
Nell’atto di compravendita, relativamente all’usato ed in caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno specificare:
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tipo di macchina e modello
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numero di matricola
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nome del costruttore
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dicitura “la macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto, ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.
2.5.2 Vendita ad un altro utilizzatore diretto
Il proprietario di una macchina che vende la stessa ad un utilizzatore diretto, deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente, analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d’uso (art. 11, comma 1 del DPR 459/96).
2.5.22.5.3 Cessione per conto vendita
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (ad esempio il rivenditore), con procura di vendita del bene, al momento della vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente.
2.5.4 Varie
In caso di modifiche costruttive di una macchina non rientranti nell’ordinaria o straordinaria manutenzione (ad esempio per ricondizionamento), l’obbligo di marcatura CE della macchina stessa e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade:
- sull’utilizzatore, in caso di intervento effettuato dall’utilizzatore stesso
- sulla ditta che effettua le modifiche, in caso di intervento di ditta esterna. Nel caso ciò non avvenga, l’obbligo ricade ancora sull’utilizzatore finale.
In caso di cessione o alienazione di una macchina, il curatore fallimentare assume tutti gli obblighi previsti nei punti precedenti.