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PROMEMORIA LEGISLATIVO PER LA MARCATURA CE DI MACCHINE ED
AUTOMAZIONI USATE ANTECEDENTI IL d.p.r.
459/96
2.4 Immissione sul
mercato o messa in servizio di macchine già in uso prima della data di entrata
in vigore del DPR 459/96 e successivamente "modificate"
Nel punto 3 dell'art. 1 del DPR 459/96 viene specificato che si considera una nuova
immissione sul mercato la messa a disposizione di macchine che abbiano subito
modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria
manutenzione.
Non essendo indicato chiaramente cosa si intenda per ordinaria o straordinaria
manutenzione, potrebbero emergere differenti interpretazioni, soprattutto
relativamente alla manutenzione straordinaria.
Considerando che questo nuovo DPR si rivolge essenzialmente alle macchine di
nuova costruzione e che ha la finalità prevalente di introdurre nuovi criteri
di omogeneità nella commercializzazione su tutto il territorio dell'Unione
europea, si ritiene che debbano essere considerate modifiche e interventi non
rientranti nella manutenzione straordinaria solamente quegli interventi che
modificano sostanzialmente la macchina in oggetto.
Dovranno, quindi, essere
assoggettate alla nuova procedura di certificazione solamente le macchine che
vedranno modificata la loro funzione specifica o le loro prestazioni, al di
fuori di quanto previsto in origine dal costruttore. Nel paragrafo seguente
vengono riportati esempi di modifiche sostanziali (macchine usate soggette a
marcatura CE) e di altre modifiche che non determinano l'obbligo di
certificazione.
Le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di sicurezza
richieste dalle norme previgenti alla data di entrata in vigore del DPR 459/96,
qualora non determinino sostanziali modifiche nella funzione specifica della
macchina, non dovranno pertanto
comportare l'obbligo di assoggettare la macchina alle nuove procedure di
certificazione.
2.5 Macchine già in
servizio alla data di entrata in vigore del DPR 459/96 (macchine usate)
Il mercato dell'usato rappresenta una quota significativa
del mercato totale e ciò rende necessario una sua regolamentazione, al fine di
consentire la commercializzazione di macchine ed impianti rispondenti alle
norme di sicurezza.
La linea di comportamento indicata si prefigge pertanto l'obbiettivo della
sicurezza, ponendo in subordine gli aspetti formali che, in alcuni casi, sono
richiesti per il rispetto del DPR 459/96.
Si intende per:
- macchina usata, una macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora
utile, rispetto all'intero tempo di utilizzo, come previsto dal
fabbricante per gli elementi strutturali di una macchina nuova e/o per i
suoi componenti
- modifiche costruttive non rientranti
nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, le modifiche che introducono elementi di rischio per i quali non
è stata effettuata la valutazione in sede di progettazione.
Vediamo qualche esempio di modifiche costruttive non
rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, per le quali è
richiesta la marcatura CE della macchina:
- modifiche delle modalità di
utilizzo non previste dal costruttore
- modifiche funzionali della
macchina (aumento della potenza installata o erogata, aumento della
velocità degli organi per la trasmissione del moto o degli organi
lavoratori, ecc.
- installazione di logica
programmabile (PC, PLC, logica RAM)
- impianto composto da più
macchine indipendenti, ma solidali per la realizzazione di un determinato
prodotto (linea), nel quale viene inserita una o più macchine che
modificano, in tutto o in parte, la funzionalità dello stesso.
Vediamo invece alcuni esempi di
modifiche che non richiedono la
"marcatura CE" della macchina:
-
adeguamenti alle norme che
comportano installazione di schermi fissi, schermi mobili non automatici,
microcontatti di blocco, arresto di emergenza, freno, comando a doppio
pulsante gestito da sistema elettromeccanico/pneumatico
-
sostituzione del quadro
elettrico senza modifiche nella logica di funzionamento
-
installazione di dispositivi
elettrosensibili per il rilevamento di persone (barriere immateriali,
tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici)
2.5.1 Permuta contro nuovo acquisto
Secondo il DPR
459/96, l'utilizzatore (cioè il datore di lavoro) che cede una macchina usata
in permuta contro un nuovo acquisto, deve attestare all'atto della vendita la
rispondenza della stessa alla legislazione previgente (art. 11, comma 1).
Considerato però che non si è in presenza di un passaggio ad un utilizzatore
diretto e che non vi è intenzionalità di reimmettere sul mercato una macchina
che presenti eventuali carenze, si ritiene che l'obbligo di attestare la
conformità della macchina alle norme previgenti all'atto della vendita (art.
11, comma 1) compete solamente al rivenditore
della stessa.
Nell'atto di compravendita, relativamente all'usato ed in
caso di macchine con eventuali carenze di sicurezza, sarebbe opportuno
specificare:
-
tipo di macchina
e modello
-
numero di
matricola
-
nome del
costruttore
-
dicitura
"la macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle
condizioni di fatto, ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento
alle norme di sicurezza".
2.5.2
Vendita ad un altro utilizzatore diretto
Il
proprietario di una macchina che vende la stessa ad un utilizzatore diretto,
deve attestare la conformità della macchina alla legislazione previgente,
analogamente a chi concede la macchina in conto/lavoro o in prestito d'uso
(art. 11, comma 1 del DPR 459/96).
2.5.22.5.3
Cessione per conto vendita
Il proprietario di una macchina, che fornisce la stessa ad una terza persona (ad
esempio il rivenditore), con procura di vendita del bene, al momento della
vendita è tenuto ad attestare la conformità della macchina alla legislazione
previgente.
2.5.4 Varie
In caso di modifiche costruttive di
una macchina non rientranti nell'ordinaria o straordinaria manutenzione (ad
esempio per ricondizionamento), l'obbligo di marcatura CE della macchina stessa
e di rilascio della dichiarazione di conformità ricade:
- sull'utilizzatore, in caso di
intervento effettuato dall'utilizzatore stesso
- sulla ditta che effettua le
modifiche, in caso di intervento di ditta esterna. Nel caso ciò non
avvenga, l'obbligo ricade ancora sull'utilizzatore finale.
In caso di cessione o alienazione
di una macchina, il curatore fallimentare assume tutti gli obblighi previsti
nei punti precedenti.
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